Statuto

STATUTO

“ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITORI TARTUFI APS”

in sigla “A.P.R.T. APS”

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E’ costituita fra i presenti, ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione:

“Associazione Parmense Raccoglitori Tartufi APS in sigla A.P.R.T. APS”, con sede legale in Felino via Grazia Deledda n0 1 43035 (PR), Codice Fiscale e Partita IVA 02315390340.

Operante senza fini di lucro e con durata illimitata, il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L’Associazione adotta un marchio autonomo che potrà essere utilizzato dagli aderenti; l’uso e la riproduzione del marchio saranno sottoposti a controllo di legittimità da parte dell’Associazione stessa. L’uso improprio o non autorizzato del marchio sarà perseguito dall’Associazione nei termini di legge.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L’Associazione, che ha lo scopo di tutelare la libera ricerca, la difesa e il mantenimento del territorio a vocazione tartufigena, è aconfessionale e apartitica, non persegue scopo di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati interamente alla realizzazione delle finalità istituzionali, con divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte per legge.

L’Associazione è un centro permanente di vita associativa che ha lo scopo di sviluppare, valorizzare, coordinare e assistere l’attività dei Tartufai, persegue interessi collettivi attraverso lo svolgimento continuativo di attività di promozione sociale a favore degli associati e di terzi, ha come intento quello di creare un centro di aggregazione per tutti coloro che ricercano tartufi e vogliono salvaguardare e migliorare l’ambiente tipico delle tartufaie, in una logica di protezione e salvaguardia dell’ambiente, in particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e anche nell’intento di agire a favore di tutta la collettività

L’associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento di una o più delle attività di interesse generale di seguito elencate a titolo esemplificativo, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi:

  • salvaguardia e trasmissione della “cerca e cavatura del tartufo in Italia: conoscenze e pratiche tradizionali” secondo le linee guida UNESCO; la valorizzazione e la tutela del tartufo italiano nelle specie riconosciute dalla normativa nazionale;
  • la partecipazione attiva alla valorizzazione e salvaguardia del territorio e dell’ambiente delle zone tartufigene particolarmente vocate, nessuna esclusa, quali, ad esempio zone ricomprese nei SIC/ZPS facenti parte della RETE NATURA 2000; l’opera di sensibilizzazione e formazione nei confronti dei Tartufai aderenti all’Associazione e non, per una corretta attività di ricerca e di raccolta del tartufo, volta alla salvaguardia dell’ambiente e del tartufo stesso; (come al punto 2) la tutela, la valorizzazione e la gestione diretta di aree sperimentali di ricerca del tartufo;  la raccolta e lo scambio di informazioni teoriche e tecniche su tutto ciò che concerne l’attività tartufigena;  l’assistenza tecnica e amministrativa all’attività dei Tartufai aderenti;  il mantenimento dei rapporti con le Amministrazioni e le forze politiche, sia a livello nazionale che locale, a nome e per conto di tutti i Tartufai aderenti, al fine di promuovere una sensibilità politica verso la cultura del tartufo quale bene immateriale patrimonio dell’umanità;

lo studio della legislazione in materia di tartufo al fine della sua corretta applicazione da parte dei Tartufai aderenti, nonché la collaborazione propositiva alla stesura di nuovi testi normativi volti a introdurre modifiche migliorative alle leggi vigenti;  l’individuazione, il riconoscimento, la certificazione del tartufo Italiano nonché la promozione di marchi del tartufo per Province o zone particolarmente vocate, insieme alle Associazioni interessate a livello Locale, Regionale e Nazionale. quali, ad esempio, F.N.A.T.I (Federazione Nazionale Associazione Tartufai Italiana) C.R.A.T.E.R (Coordinamento Regionale Associazioni Emilia Romagna)

  • l’attivazione di tutte le iniziative volte ad ottenere il riconoscimento del cane da tartufo, nonché il contrasto di ogni forma di maltrattamento nei confronti dei cani e degli animali in generale; la promozione di ogni altra iniziativa e lo svolgimento di ogni altra attività diretta a realizzare gli scopi sociali.

Al fine di conseguire gli scopi sociali, l’Associazione potrà:

  1. organizzare manifestazioni, incontri, dibattiti, spettacoli, feste, sagre, convegni, corsi, seminari, mostre ed escursioni, con la pubblicizzazione, anche a fini turistici, dl zone ed itinerari particolarmente vocati alla raccolta del tartufo;
  2. promuovere corsi di formazione per tartufai, tartuficoltori e operatori del settore;
  3. attivare rapporti e sottoscrivere convenzioni con istituzioni pubbliche, sia nazionali che estere, ed enti privati per la gestione diretta di spazi, strutture, aree, riserve e territori;
  4. allestire e gestire bar e punti di ristoro, collegati alle proprie strutture e anche in occasione di manifestazioni, feste, sagre e spettacoli anche in collaborazione con le associazioni locali;
  5. effettuare tutte le operazioni economiche e finanziarie utili e necessarie alla realizzazione delle finalità sociali;
  6. l’Associazione potrà esercitare, in via esclusivamente marginale e senza scopo di lucro, attività di natura commerciale per l’autofinanziamento, nel rispetto delle norme amministrative e fiscali vigenti;
  7. istituire se necessarie apposite commissioni o gruppi di associati esperti, per meglio perseguire le finalità sopra riportate.

ART. 3

(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato e possono aderire senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che condividano e si impegnino a realizzare gli scopi del’ Associazione e ad osservarne lo statuto.

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo.

E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità della partecipazione alla vita associativa. Tutti i soci hanno diritto di voto in ogni materia oggetto di delibera, comprese l’approvazione e le modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché la nomina degli organi direttivi del’ Associazione. Ogni associato aderente alla Associazione ha diritto ad un voto.

Per essere ammessi a soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio direttivo con l’osservanza delle seguenti modalità:

  • indicare generalità; nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale per le persone fisiche.
  • denominazione, sede sociale, codice fiscale e indicazione dell’attività svolta per gli enti.
  • dichiarare di attenersi al presente statuto, agli eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni prese dagli organi sociali.

Qualora il Consiglio direttivo ritenga non esistano i presupposti per consentire l’ammissione a socio, deve fornirne adeguata motivazione per iscritto all’aspirante. Contro il provvedimento di mancata ammissione l’aspirante socio può presentare ricorso che verrà discusso dall’Assemblea nella prima convocazione ordinaria.

Il Consiglio direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci, dopo che questi avranno versato la quota associativa.

ART. 4

(Diritti e obblighi degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • frequentare i locali dell’associazione;
  • partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dal’ Associazione;
  • concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività;
  • essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;

 

Gli associati hanno l’obbligo di:

  • rispettare il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti interni e le deliberazioni degli organi sociali;
  • svolgere la propria attività verso gli altri in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  • versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal direttivo;
  • approvare espressamente la filosofia della libera ricerca del tartufo.

ART.5

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di socio si perde per espulsione o recesso.

Con decisione adottata dal Consiglio direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, i soci sono espulsi per i seguenti motivi:

  • comportamento gravemente contrastante con gli scopi del’ Associazione;
  • quando non ottemperino al presente statuto, regolamenti interni, alle deliberazioni degli organi sociali;
  • quando in qualunque modo arrechino volontariamente danni morali o materiali al’ Associazione;
  • quando si rendano morosi nel pagamento delle quote associative.

In ogni caso, prima di procedere all’espulsione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica.

I soci espulsi possono ricorrere contro il provvedimento di espulsione, sul ricorso deciderà con delibera inappellabile l’Assemblea dei soci, nella prima riunione ordinaria.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato per iscritto al’ Associazione, che ne prende atto nella prima riunione utile del Consiglio direttivo.

Lo scioglimento del vincolo associativo ha effetto immediato, ma non esenta l’associato dimissionario dal pagamento della quota associativa relativa all’anno in corso.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ART. 6

(Organi)

Sono organi dell’associazione:

  • l’Assemblea;
  • Il Consiglio direttivo;
  • Il Presidente;
  • Il Vice Presidente
  • Il collegio dei Probiviri
  • Il collegio interno di controllo dei conti (diverso dall’organo di revisione legale dei conti)
  • Gli organi di controllo (collegio sindacale) ove richiesto dalla legge o dall’assemblea
  • Organo di revisione legale dei conti ove richiesto dalla legge o dall’assemblea;

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

 ART. 7

(Assemblea)

Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

Si applicano i co. 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile, per l’approvazione del bilancio di esercizio o del rendiconto finanziario per cassa laddove sono previsti e/o obbligatori.

L’Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati e/o dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

  • nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti (diverso dal collegio dei revisori dei conti);
  • approva il bilancio di esercizio e/o il rendiconto finanziario;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sulla esclusione e sull’espulsione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sull’importi da pagare come quota associativa;
  • delibera sulla proposta del Consiglio direttivo di affiliarsi ad una struttura o organismo regionale e/o nazionale;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza;
  • delibera l’eventuale trasferimento della sede sociale dell’Associazione;

La convocazione dell’Assemblea ordinaria, sia in prima che in seconda convocazione a cura del presidente e firma del segretario, avviene mediante comunicazione scritta, da fare pervenire a tutti gli associati, contenente Il luogo, la data e l’ora della convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati anche attraverso posta certificata e non, o altri strumenti elettronici quali sms, WhatsApp ecc. In mancanza del presidente può essere convocata dalla maggioranza del Consiglio direttivo a firma del segretario. In mancanza del segretario basta il solo presidente.

L’Assemblea straordinaria è convocata con qualunque mezzo che costituisca prova scritta della ricezione da parte degli associati dell’avviso di convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata.

I termini per la convocazione della Assemblea Ordinaria e dell’Assemblea Straordinaria possono essere ridotti a 8 giorni in casi di urgenza.

L’Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti, anche telematicamente, in proprio o per delega.

L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci, tranne quando sia chiamata a deliberare sullo scioglimento del’ Associazione e sulla devoluzione del suo patrimonio, nel qual caso è necessaria la presenza dei tre quarti dei soci, sia in prima che in seconda convocazione.

In caso di assenza è ammesso il conferimento di delega scritta, ogni associato potrà farsi rappresentare in assemblea da un altro associato mediante delega. Ogni associato non potrà esprimere più di tre voti mediante delega.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, in assenza di entrambi dal rappresentante più anziano presente.

I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

In caso di parità di voti l’Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta. L’Assemblea straordinaria delibera, con il voto favorevole di un numero di soci tale da rappresentare la maggioranza di tutti gli associati.

Analoga maggioranza è richiesta in caso di votazione riguardante lo scioglimento del’ Associazione. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L’elezione libera degli organi amministrativi si basa sul principio del voto singolo (art. 2532 Cod. Civ.) e sulla sovranità dell’assemblea dei soci.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei presenti.

Le deliberazioni adottate dall’Assemblea dovranno essere trascritte su di un apposito libro ed essere firmate da chi ha presieduto l’assemblea e dal verbalizzante.

Le deliberazioni e i rendiconti sono pubblicizzati ai soci tramite posta elettronica e con l’esposizione per 10 giorni dopo l’approvazione nella sede del’ Associazione.

ART. 8

(Organo di amministrazione)

L’Organo di amministrazione, denominato indistintamente anche Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

  • eseguire le deliberazioni dell’Assemblea;
  • deliberare sulle questioni riguardanti l’attività del’ Associazione per l’attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
  • approvare la programmazione delle attività, delle iniziative e dei settori di intervento;
  • le quote di ammissione ed i contributi associativi, uguali per ogni associato aderente, nonché la eventuale penale per i ritardati versamenti;
  • deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria amministrazione;
  • dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente del Consiglio direttivo;
  • procedere all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
  • predisporre il rendiconto finanziario per cassa e/o il Bilancio di esercizio e l’eventuale Bilancio sociale;
  • predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
  • curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione o ad essa affidati;
  • curare tutti rapporti con le istituzioni al fine di salvaguardare la libera ricerca;
  • deliberare l’accettazione delle domande per l’ammissione dei nuovi soci, disponendo motivato rifiuto nel caso esistano cause di incompatibilità che impediscano l’adesione;
  • deliberare sull’espulsione dei soci;
  • deliberare sull’adesione e partecipazione dell’Associazione ad enti ed organismi pubblici e privati, nazionali ed esteri, che interessano l’attività dell’Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i membri del Consiglio direttivo o fra esponenti dell’Associazione, indicati dal Consiglio stesso;
  • redigere l’eventuale regolamento interno.

L’Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 15, nominati dall’Assemblea per la durata di 3 anni e sono rieleggibili.

Si applica l’art. 3382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

E’ eletto Presidente del’ Associazione — che è anche Presidente del Consiglio direttivo – il componente del Consiglio Direttivo che viene eletto tale dal Consiglio Direttivo stesso. Di tale elezione si da comunicazione a tutti gli associati.

A sua volta il Consiglio stesso elegge al suo interno il Vice-Presidente e il Segretario.

Nel caso in cui per dimissioni o altre cause uno o più membri del Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio provvede alle nuove nomine se tali decadenze compromettono il funzionamento del Consiqlio stesso. Tali membri rimangono in carica fino alla prima Assemblea che provvederà a sostituirli. IT Consiglio è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei Consiglieri e deve riunirsi almeno due volte all’anno, di cui una entro il 31 marzo. Le convocazioni del Consiglio sono effettuate con avviso scritto, anche mediante e-mail o fax, o telefonico da fare pervenire almeno otto giorni prima della data fissata; il Consiglio direttivo può riunirsi anche tramite videoconferenza o teleconferenza. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi dal membro più anziano presente e delibera per alzata di mano.

La riunione è valida se è presente la maggioranza dei Consiglieri; le deliberazioni vengono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri intervenuti. Non sono ammessi voti per delega.

I Consiglieri che abbiano un interesse personale diretto e/o indiretto all’oggetto di una delibera, in conflitto, anche potenziale, con l’interesse del’ Associazione hanno l’obbligo di dichiararne l’esistenza ed astenersi dal voto.

I verbali di ogni riunione saranno sottoscritti da chi ha presieduto la riunione e dal verbalizzante e conservati agli atti.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

In caso di decadenza, per qualsiasi motivo che siano dimissioni, morte o esclusione ecc. di uno o più amministratori che non determini la riduzione dell’organo al di sotto della metà, gli stessi saranno reintegrati per cooptazione e alla prima assemblea saranno confermati o sostituiti. Nel caso in cui a seguito della decadenza, di cui sopra, non vi sia la maggioranza dei consiglieri eletti dall’assemblea, i consiglieri rimanenti devono senza indugio convocare l’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio direttivo.

ART. 9

(Presidente)

Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi e in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo, con le modalità di cui all’art. 8, dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali ed è rieleggibile.

Cessa, oltre che per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dal Consiglio Direttivo e ratificata, in caso di ricorso, dall’Assemblea, con le maggioranze previste per l’assemblea ordinaria.

Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali, sovrintendendo in particolare all’attuazione delle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente può delegare al Vice-Presidente parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. Qualora il Presidente sia impedito per qualsiasi causa all’esercizio delle proprie funzioni, lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il Vice-Presidente fornisce prova dell’impedimento momentaneo del Presidente a mezzo di delega conferita da quest’ultimo.

ART. 10

(Vice-Presidente)

Il Vice-Presidente dell’Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura in carica quanto l’organo di amministrazione ed è rieleggibile, partecipa alle sedute del Consiglio direttivo e alle riunioni dell’Assemblea.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede a nominare al suo interno un nuovo Vice-Presidente.

ART.11

(Segretario)

Il Segretario del’ Associazione è nominato dal Consiglio direttivo tra i suoi membri, dura quanto l’organo amministrativo ed è rieleggibile.

Il Segretario gestisce la tesoreria, amministra il fondo sociale e ne è responsabile di fronte al Consiglio, cura i rapporti con gli Istituti di credito e si occupa degli incassi e dei pagamenti.

Egli inoltre dirige gli uffici del’ Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, aggiorna il libro soci, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal Consiglio, dai quali riceve le direttive per lo svolgimento delle sue funzioni.

Partecipa alle riunioni dell’Assemblea e alle sedute del Consiglio, avendo il compito di redigere e trascrivere sui libri sociali i relativi verbali.

In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio direttivo, il Consiglio stesso provvede a nominare al suo interno un nuovo Segretario.

ART. 12

(Organi di Controllo Interno )

Collegio Probiviri e collegio interno di verifica delle spese e delle entrate

II Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Probiviri, di propria iniziativa o su richiesta scritta di un organo del’ Associazione, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute dai singoli soci o dagli organi stessi, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio direttivo o all’Assemblea.

Delibera inoltre i provvedimenti di espulsione dei membri del Consiglio direttivo. Il Collegio svolge inoltre funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra gli organi del’ Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

Il Collegio interno di controllo dei conti è composto da tre membri, dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Trasmette al Consiglio direttivo la relazione annuale sulla gestione amministrativa del’ Associazione e relaziona all’Assemblea in occasione dell’approvazione del bilancio consuntivo.

ART.13

(Organo di controllo)

L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L’Organo di controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro.

L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 14

(Revisione legale dei conti)

Se l’Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l’associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell’apposito registro.

ART. 15

(Risorse Economiche e Patrimonio)

Il patrimonio dell’Associazione — comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate — è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • quote associative annuali e/o particolari versate dai soci;
  • beni mobili ed immobili di proprietà;
  • contributi e sovvenzioni erogati da Enti pubblici e privati, sia italiani che esteri, e da privati cittadini;
  • donazioni, lasciti, elargizioni, concesse senza condizioni che limitino l’autonomia dell’Associazione, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto;
  • entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi ad associati o a terzi;
  • entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali o da iniziative promozionali.

Le somme versate per le tessere non sono rimborsabili in nessun caso. La quota o il contributo associativo sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Il fondo comune non può essere ripartito tra i soci né durante la vita del’ Associazione, né all’atto del suo scioglimento.

L’esercizio finanziario del’ Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 10 gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. L’eventuale avanzo di gestione deve essere reinvestito a tavore di attività istituzionali statutariamente previste. Le eventuali perdite maturate che non trovano copertura nelle riserve patrimoniali a disposizione del’ Associazione sono a carico di tutti i soci in equale misura e quanto necessario alla loro copertura dovrà essere versato entro la data stabilita dall’Assemblea.

ART. 16

(Divieto di distribuzione degli utili)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

    ART. 17

(Bilancio di esercizio)

L’Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale, ove ricorrano i requisiti il rendiconto finanziario per cassa e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ART.18

(Bilancio sociale e informativa sociale)

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ai limiti di legge (attualmente 100 mila euro annui). L’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

L’associazione deve redigere, depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale qualora i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano superiori ai limiti imposti per legge (attualmente 1 milione di euro).

ART. 19

(Libri)

L’Associazione deve tenere i seguenti libri:

  • libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
  • libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi.

ART. 20

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è Incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ART. 21

(Lavoratori)

L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

ART.22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo disposizioni dell’organo associativo competente.

L’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 23

 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

ART. 24

(Norma transitoria)

Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del Runts medesimo. A decorrere dal termine di cui all’art. 104 del D. Lps. 117/17, in coerenza con l’interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell’art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Presidente pro tempore

ASSOCIAZIONE PARMENSE RACCOGLITORI TARTUFI c/o Studio C.E.D.A sas Via Grazia Deledda no 1

43035 Felino Parma